Con questo articolo affrontiamo il tema della definizione del profilo giuridico della microimpresa domestica del settore alimentare, passaggio fondamentale per le ricadute che questo ha sulla fiscalità e sulla gestione dell’attività produttiva.
Iniziamo col dire che la microimpresa domestica alimentare è un’attività di lavoro indipendente. Questo significa che iniziare a produrre alimenti fatti in casa in regola dipende dall’iniziativa del singolo che decide di auto-impiegarsi, creandosi un lavoro attraverso la propria opera, abilità, in un’ottica a tutti gli effetti imprenditoriale, anche se si tratta di una micro-attività produttiva.
Dal punto di vista della normativa di settore, la microimpresa domestica è una piccola impresa inquadrabile nel settore artigianato.
Secondo l’art. 2083 del Codice Civile nei piccoli imprenditori rientrano gli artigiani.
La legge quadro sull’artigianato – Legge 8 agosto 1995, n. 443 – stabilisce che l’artigiano è colui che svolge l’attività “in misura prevalente, anche manuale, nel processo produttivo.”. Questo significa che se ho già un lavoro, devo valutare quanto incide il primo e quanto il secondo.
Benché la microimpresa domestica sia esercitata con strumenti modesti e senza necessariamente ricorrere al lavoro altrui, è un’attività organizzata, perciò la normativa e la giurisprudenza danno un indirizzo al di là di ogni altra interpretazione e la microimpresa domestica del settore alimentare è considerata attività d’impresa a tutti gli effetti.
Occorre infine fare attenzione a non confondere la denominazione «piccola e media impresa» (PMI) con la definizione data dal codice civile a proposito del «piccolo imprenditore». La prima è una classificazione di tipo economico, la seconda identifica uno «status» giuridico.
La microimpresa domestica del settore alimentare è tale da un punto di vista economico, ma non giuridico.
Cioè: dal punto di vista giuridico il microimprenditore è un «piccolo imprenditore», dal punto di vista economico ha una sua microimpresa, così come definita dall’Unione europea.
Perciò, dal punto di vista fiscale, lo status giuridico di “piccolo imprenditore” non ha nessun effetto sul regime fiscale da adottare, in quanto, per definire questo, si tiene conto dei livelli di reddito della sua microimpresa domestica.
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